RICORSO ABUSO CONTRATTI A TERMINE INSEGNATI RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E PRECARI

L’azione in questione ha ad oggetto il diritto dei ricorrenti (IRC) e dei precari al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.

Tutti gli IRC e i precari possono proporre ricorso, se si trovino nella seguente condizione: più di tre annualità di reiterazione di contratti al 31/08 (meglio se) sul medesimo istituto a partire dall’anno scolastico 2003/2004.

La giurisprudenza (sia nazionale sia europea) sui vari punti oggetto di ricorso è costante in favore degli IRC. Secondo i più recenti pronunciamenti della Corte di cassazione (Cass. n. 32549 del 04/11/2022) costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) pari sino a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (stipendio lordo) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.

Si precisa che lo SNALS di Cuneo offrirà ai propri iscritti il costo dell’azione. Le altre spese (contributo unificato) incluse anche la condanna, in caso di soccombenza, al pagamento delle spese processuali saranno a carico dei ricorrenti. Il contributo unificato non è dovuto nell’ipotesi in cui il reddito familiare del ricorrente (dunque sommato a quello dell’eventuale coniuge o altri conviventi percettori di reddito) non sia superiore a € 38.000,00.

Gli interessati (purchè nostri iscritti o chi intende iscriversi) si possono rivolgere direttamente all’avvocato Romano Andrea i cui recapiti sono presenti sul nostro sito alla voce “Consulenza Legale”.