DOMANDE DI UTILIZZI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE. Domande per docenti dell’infanzia e primaria dal 10 al 20 luglio 2017; docenti scuola secondaria I e II grado dal 24 luglio al 2 agosto 2017. Clicca QUI per le relative informazioni

A completamento di quanto già specificato sul sito in data 21 giugno 2017 si precisa quanto segue:

  • LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE IN MODALITA’ ON LINE TRAMITE IL SISTEMA ISTANZE ON LINE DAL 10 AL  20 LUGLIO 2017 PER DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA E DAL 24 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2017 PER I DOCENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI. (PER MOTIVI TECNICI SI RIPORTA DI SEGUITO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DOCENTI CON SCADENZA 20 LUGLIO: I MODELLI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO VERRANNO PUBBLICATI IN SEGUITO).

A tal proposito chiediamo agli interessati che desiderano ricevere consulenza presso le nostre sedi, di seguire le seguenti indicazioni operative:

  • La consulenza per la compilazione delle domande è fornita agli iscritti Snals senza appuntamento.
  • Non verrà fornita consulenza in mancanza di credenziali per il sistema istanze on line.
  • I docenti che chiedono la conferma di utilizzo e/o assegnazione sono pregati di portare la domanda presentata lo scorso anno.

GLI INTERESSATI PERTANTO, PRIMA DI RECARSI IN UFFICIO PER LA CONSULENZA DOVRANNO:

  •  verificare  se le credenziali di accesso al sistema istanze on line (username, password e codice personale) sono attive e, in caso contrario, procedere alla riattivazione.
  • compilare gli allegati che trovate pubblicati QUI DI SEGUITO, salvarli su chiavetta e portarli il giorno della consulenza.

 

MODELLI PER L’UTILIZZO

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI UTILIZZO:

A COMPLETAMENTO DELLE SUDDETTE INFORMAZIONI PUBBLICHIAMO IL CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE PIEMONTE RELATIVO GLI UTILIZZI PER L’A.S. 2017-2018CLICCA SULLA SEGUENTE SCRITTA: TESTO CCDR UTILIZZI

 

 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

  • LA DOMANDA E’ ON LINE TRAMITE IL SISTEMA ISTANZE ON LINE

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

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ULTERIORI INFORMAZIONI:

Cosa significa “utilizzazione e assegnazione provvisoria”.

Assegnazione provvisoria: possibilità di prestare servizio per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità o di incarico triennale senza, però, modificare la titolarità del docente oppure

Utilizzazione: nel caso dei docenti in esubero senza sede consente l’attribuzione della scuola in cui prestare servizio il prossimo anno scolastico.

N.B.

  • Nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
  • L’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
  • In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha la maggiore anzianità anagrafica

 

Due le novità di rilievo:

  • Eliminato il blocco triennale nella provincia di assunzione in ruolo
  • introdotto divieto di domanda provinciale per chi ha ottenuto trasferimento, con eccezioni.

Numero province e scuole esprimibili: é possibile scegliere una sola provincia, con max 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e max 15 per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

 

  • CONDIZIONI PER POTER RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

È possibile richiedere assegnazione provvisoria per  uno dei seguenti motivi:

  1. a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  2. b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  3. c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  4. d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).

Può essere inoltre richiesta dal docente che ha ottenuto trasferimento nella stessa provincia di titolarità ma per un comune diverso da quello in cui ha la precedenza prevista dall’art.13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017.

  • ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA DI TITOLARITÀ

–  L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado.

–  L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.

  • ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA

Eliminato il  blocco triennale per chi richiede assegnazione provvisoria per altra provincia.

L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:

–  il docente ha presentato domanda di mobilità e non l’ha ottenuta o non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento.

–  Il docente ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017.

L’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati.

  • PRECEDENZE

Confermate tutte le tipologie di precedenza già presenti lo scorso anno.

La novità riguarda la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni:

–  quest’ultima, precede l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave;

–   in caso di adozioni e di affidi, i sei e i dodici anni del figlio si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e non all’età anagrafica.