Reiterazione contratti a termine del personale ATA

La recente decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2026 (causa C‑155/25) conferma che la reiterazione dei contratti a termine nel comparto scuola, quando utilizzata per coprire fabbisogni stabili, costituisce abuso vietato dalla direttiva 1999/70/CE.
Una pronuncia che rafforza in modo decisivo le ragioni del personale ATA, da anni impiegato con contratti annuali e pluriennali su posti privi di reale temporaneità.
Lo SNALS avvia una azione giudiziaria dedicata al personale ATA per ottenere il risarcimento del danno, che – secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza – può variare da 4 a 24 mensilità, per un importo stimato tra 8.000 e 48.000 euro circa.
Attenzione: l’azione può essere proposta da chi è ancora precario oppure entro 60 giorni dall’immissione in ruolo. È quindi necessario procedere con urgenza.
Per informazioni rivolgersi alla sede SNALS di Cuneo.